Con l’approvazione degli ultimi Decreti Legislativi, il legislatore ho completato il riordinamento delle figura e le tipologie contrattuali da applicare nel modo del lavoro, tale riorganizzazione voluta fortemente dal Presidente del Consiglio, ha fatto pensare che il legislatore avrebbe proceduto con la redazione quel “codice semplificato del lavoro”, sollecitato da più tempo dalle parti sociali e datoriali, invece dal Consiglio dei ministri è emerso soltanto un “testo organico”, di riordino della normativa vigente, con qualche novità e abrogazioni. Tracciamo una elenco di forme contrattuali applicabili e quelle abrogate: Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pr).: a partire dal 20 febbraio 2015 non possono essere aperti nuovi contratti di COCOPRO, ma solo proseguire quelli in essere e fino alla scadenza. Comunque dal 1 gennaio 2016, non esisteranno più tale forme di tipologia contrattuale, in quanto si integreranno interamente alle norme del lavoro subordinato. I contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro: non potranno essere più attivati, sono stati completamente abrogati i contratti di associazione in partecipazione con riferimento al solo apporto di lavoro, rimane invece l’associazione in partecipazione fra imprese ma solo con apporto di capitale. Job sharing cioè il lavoro ripartito: tale forma di lavoro consiste nel rapporto di lavoro speciale, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa. In pratica due persone si dividono consensualmente lo stesso posto di lavoro. In questo modo, i lavoratori possono gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell'attività lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro. Anche questa formula che di fatto non ha avuto successo è stata abrogata. Contratto a tempo determinato: nulla è stato modificato rispetto alle caratteristi dello stesso e precisamente le proroghe del contratto possono essere: acausali, durata massima 36 mesi, numero massimo di proroghe pari a 5 complessivamente. Contratto a chiamata: viene confermato l’utilizzo di tale contratto, e anche le caratteristiche tecnologiche di tracciabilità per ingressare il lavoratore nel mercato (Sms mail, ecc). Lavoro accessorio (voucher): è stato elevato l’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, ed è stata introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata. Il contratto di somministrazione: contratto gestito tipicamente delle agenzie interinali, è prevista un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali, ma al contempo si introduce un limite al suo utilizzo: i dipendenti con questo contratto possono essere al massimo il 10% rispetto al totale dei lavoratori a tempo indeterminato all’interno dell’azienda Part-time: sul lavoro a tempo parziale viene confermato il part-time nelle sue varie tipologie, si è previsto una maggiore possibilità di utilizzo del lavoro supplementare, cioè il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel parttime verticale o misto). Viene cancellato il diritto di precedenza, mentre viene implementato ed esteso il diritto soggettivo alla trasformazione (anche per maternità e per patologie cronico-degenerative). Demansionamento: con l’accesso a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza intaccare il suo trattamento economico. È prevista inoltre l’eventualità di accordi individuali, con opportune tutele per il lavoratore (cioè in sede di conciliazioni) , tra datore di lavoro e lavoratore che prevedono la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.