La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che dal 1° luglio di quest’anno, non sarà più possibile utilizzare le schede carburanti per la deduzione fiscale, relativamente all’acquisto di carburanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, tale possibilità sarà permessa solo con l’utilizzo di carte di credito/debito e prepagate. Il 4 aprile è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il provvedimento che determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva. Il provvedimento pubblicato stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni,addebito diretto in conto corrente,carte di credito,bancomat, carte prepagate. Le spese di rifornimento potranno comunque essere saldate in contanti, ma sarà esclusa in tal caso la possibilità di dedurre l’Iva sul costo di benzina e gasolio da autotrazione. È previsto un credito di imposta pari al 50%, del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal primo luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico. Il credito d’imposta sarà utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, dal 1° luglio 2018, solo il pagamento tramite strumenti elettronici e documentato con la fattura elettronica emessa dal benzinaio, consentirà al titolare Iva di contabilizzare fiscalmente le spese carburante e dedurle dal proprio reddito. In chiave anti-evasione, diventa onere del benzinaio tutte le volte che effettua un rifornimento a un soggetto dotato di partita Iva emettere la fattura elettronica. Il provvedimento collabora e aiuta a quei soggetti che utilizzano “carte carburanti”, confermando cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva). La difficolta di questa nuova misura è dettata non solo dal pagamento tracciabile anche per pochi euro, ma dall’obbligo della fattura elettronica prevista dalla Legge di Bilancio. Il distributore dovrà rilasciare fatturaelettronica su ognirichiesta degli operatore iva, si può immaginare i riflessi economici in termini di maggiore difficoltà che questo tipo di strumento potrebbe avere sugli operatori. cdamiano@damianoeassociati.it