Ancora una volta vengono riaperti i termini alle persone fisiche e società semplici per rivalutare terreni, partecipazioni societarie. La Legge di stabilità 2019 ( art 1, commi 1053-1054, Legge n. 145/2018) ha riaperto i termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni, delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei beni d’impresa. Trattiamo in questo articolo, la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. I contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, con aliquota pari all’11% per i terreni, e per la detenzione di partecipazioni qualificate e del 10% per chi detiene partecipazioni non qualificate. Le partecipazioni sono considerate qualificate allorché rappresentino oltre il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o più del 25% del capitale sociale della società. Le partecipazioni non qualificate si intendono pertanto quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria pari o inferiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 25%. I beni oggetto della rivalutazione sono tutti quelli che i contribuenti detengono alla data del 01 gennaio 2019, (quindi sono esclusi acquisti effettuati durante il periodo 2019) e, il termine ultimo per aderire a questa iniziativa è fissato alla data del 30 giugno 2019, termine perentorio per poter redigere e giurare la perizia di stima. La scadenza del pagamento è stato stabilito in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2019, o in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2019; la seconda entro il 30 giugno 2020 maggiorata del 3% a titolo di interessi; la terza entro il 30 giugno 2021 maggiorata del 6% a titolo di interessi. La proroga della legge sulla rivalutazione comprende anche l’opportunità, con la quale si consente ai contribuenti che abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Quali sono i motivi che spingono le parti a tale iniziativa? La rivalutazione della quota è finalizzata a “sterilizzare” la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del Tuir, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse. Per i contribuenti la rideterminazione del costo di acquisto di terreni e di partecipazioni, fa si che aumenta il valore e si riduce così l’eventuale plusvalenza che si realizza in caso di cessione. Per l’amministrazione finanziaria, quella di incassare anticipatamente un importo , che potrebbe non essere mai oggetto di transazione, o di oscuramento di valore, in caso di plusvalenza elevata. Oggetto della rivalutazione: terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1 gennaio 2019 a titolo di proprietà o di altro diritto reale; partecipazioni in società non quotate possedute al 1 gennaio 2019. I soggetti che possono aderite, sono quei contribuenti che, a seguito della cessione, realizzerebbero un reddito diverso, con esclusione quindi dei redditi d’impresa: le persone fisiche residenti in Italia; le società semplici ed equiparate residenti; gli enti non commerciali residenti; i soggetti non residenti, ma per le sole plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia. Modalità di accesso alla rivalutazione: per poter usufruire dell’agevolazione sulle partecipazioni è necessario redigere una perizia giurata di stima, eseguita da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore contabile, perito iscritto alla Cciaa; per i terreni, la perizia deve essere effettuata da un architetto, ingegnere, geometra, dottore agronomo, perito agrario/edile iscritto alla Cciaa. Il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione quote societarie 2019, dovrà essere eseguito con modello F24, compilando la sezione Erario ed utilizzando il codice tributo 8055. Il contribuente dovrà conservare la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, ed esibirle a richiesta dell’Agenzia delle Entrate. cdamiano@damianoeassociati.it