Esecutività dell'ordinanza sospesa e «immediato ripristino delle modalità di presentazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici». È quanto stabilisce il decreto del presidente della quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Maria Abbruzzese, con il quale è stato accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l'ordinanza firmata venerdì scorso dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nella parte in cui si rinviava al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per scuole dell'infanzia, elementari e medie. Già a partire da domani, quindi in Campania riapriranno nidi, asili, elementari e medie così come oggi hanno riaperto le scuole superiori.

Accolta anche l'istanza cautelare presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute e, contestualmente sospeso, anche in questo caso l'ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole del territorio per criticità legate alla pandemia da Sars-Cov-2. La trattazione collegiale è stata fissata per l'8 febbraio prossimo. 

«ORDINANZA IN PALESE CONTRASTO CON SCELTE A LIVELLO NAZIONALE». L'ordinanza numero 1 firmata l'8 gennaio dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con la quale si rinviava al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie, è «palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente in maniera così evidentemente impattante sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico». Lo scrive il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, nel decreto con il quale accoglie il ricorso presentato da alcuni genitori e sospende l'efficacia del provvedimento. Il giudice amministrativo cita il decreto legge del 6 agosto 2021 poi convertito con legge n.133 del 24 settembre recante "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021-2022 e misure per prevenire il contagio da Sars-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie".

Secondo il Tar Campania «la normativa di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio" e di garantire, nel contempo, il loro espletamento “in presenza"». Ciò «esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l'emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura “contingibile", presuppongono che non sia possibile individuare una diversa “regola" della concreta fattispecie».

«NO ZONA ROSSA, RISCHI EVENTUALI NON CONSENTONO DEROGA». La Campania non è classificata in «zona rossa» e quindi «il solo dato dell'aumento dei contagi, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo, e la sola mera possibilità dell'insorgenza di “gravi rischi" predicata in termini di eventualità, non radicano per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria che in astratto potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale». Lo scrive il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, nel decreto con il quale sospende l'ordinanza della Regione Campania sul rinvio della riapertura di asili, elementari e medie.

«Non risulta peraltro - si legge nel decreto - alcun “focolaio" né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa». Secondo il giudice amministrativo, la sospensione della didattica in presenza decisa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca «neppure sembra sottendere una compiuta valutazione di “adeguatezza e proporzionalità", non facendosi alcun riferimento, nel provvedimento impugnato, alle contrapposte posizioni soggettive di diritto (all'istruzione, nella sua più ampia estensione, anche formativa della personalità dei minori), anche tenuto conto del sacrificio imposto dalla pregressa prolungata limitazione della didattica, né all'impossibilità di bilanciarle, in maniera appunto “adeguata e proporzionata", con l'evidenziata tutela prioritaria dell'interesse pubblico alla salute collettiva». Secondo il Tar Campania «è dubbia anche l'idoneità della misura disposta, tenuto conto della prolungata chiusura connessa alle festività natalizie, che non ha, tuttavia, evitato l'aumento registrato dei contagi».